Avvocato – Norme deontologiche – Astenzione dalle udienze – Rapporti con i colleghi.

Il diritto di astenersi dalle udienze così come il diritto di non aderire all’astensione sono istituzionalmente garantiti e devono essere esercitati liberamente dal professionista, nè gli organi istituzionali dell’avvocatura possono intervenire sulla scelta operata se non nei casi in cui l’esercizio del diritto (di lavorare o di astenersi) si attivi con modalità tali da cagionare danni ai colleghi e discredito alla dignità e al decoro dell’avvocatura. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 1 luglio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Mattesi), sentenza del 10 marzo 1999, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 10 Marzo 1999 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 01 Luglio 1995
Giurisprudenza CNF

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