Avvocato – Norme deontologiche – Assunzione quale lavoratore dipendente – Incompatibilità – Mantenimento iscrizione all’Albo – Illecito – Sussistenza

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, pur avvertito e consapevole dell’arbitrarietà della propria iscrizione all’Albo degli Avvocati perché mantenuta in violazione dell’art. 3, co. 3, L.P., ometta di evitare incompatibilità ostative alla sua permanenza nell’albo malgrado la formale assunzione quale lavoratore dipendente ed altresì pretenda dal COA la liquidazione di prestazioni asseritamente professionali, pur nella consapevolezza che tali attività sono state svolte in un arco temporale in cui l’esercizio della professione andava qualificato come abusivo perché in svolto in spregio a precise disposizioni di legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BONZO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 223

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 29 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Dicembre 2006
Giurisprudenza CNF

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