Avvocato – Norme deontologiche – art. 22 canone II c.d.f. – Obbligo informativa preventiva – Jus superveniens – Esclusione – Illecito – Insussistenza.

A seguito dell’entrata in vigore il nuovo codice deontologico, con le modifiche introdotte nel testo approvato dal CNF nella seduta del 27 Gennaio 2006, è venuto meno l’obbligo, previsto dall’art. 22, di dare preventiva informativa al CdO dell’azione giudiziaria che si intende promuovere nei confronti di un collega. Pertanto, per effetto dello jus superveniens posteriore al ricorso e, ancor prima, alla incolpazione ed alla decisione, deve ritenersi che il comportamento dell’incolpato, alla luce della nuova disciplina, non costituisce illecito disciplinare, con conseguente accoglimento del ricorso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 ottobre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 202

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 28 Dicembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Ottobre 2005
Giurisprudenza CNF

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