Avvocato – Norme deontologiche – Arbitrato – Doveri di imparzialità e indipendenza – Rapporti con il difensore delle parti – Violazione – Fattispecie

L’art. 55 c.d.f., anche a seguito delle più recenti modifiche che pur hanno mantenuto sostanzialmente invariata la regola disciplinare ed una indicativa e non tassativa tipizzazione dell’illecito nei canoni complementari, enuncia un principio che impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione né tra arbitro rituale e irrituale, né tra il ruolo di presidente o di arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale, ma deve anche apparire tale, perché possa svolgere la sua funzione in un ruolo di terzietà, con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Inoltre, i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f. e art. 12 legge professionale) impongono a chi è chiamato a svolgere tali funzioni di evitare comportamenti virtualmente idonei a pregiudicare l’immagine di un ruolo che, anche per il rilievo pubblicistico che l’ordinamento gli attribuisce, deve garantire alla società e ai cittadini, oltreché alle parti, la massima affidabilità ed imparzialità nell’applicazione della legge e nella attuazione della giustizia. Costituiscono pertanto circostanze intrinsecamente incompatibili con i doveri imposti all’arbitro dalle suddette norme deontologiche la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello stesso difensore, il rapporto personale già esistente tra difensore e arbitro con il matrimonio celebrato subito dopo la nomina ad arbitro e prima della costituzione del Collegio, nonché il successivo mantenimento dell’incarico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 02 Novembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

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