Avvocato – Norme deontologiche – Arbitrato – Dovere di lealtà e correttezza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, ai sensi degli att. 55, I e II comma, e 6 c.d.f., il professionista che, nominato in sede contrattuale arbitro unico, pur formalmente sfiduciato da una delle parti non rinunci all’incarico ricevuto e, anzi, dia corso al procedimento arbitrale emettendo il relativo lodo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Crema, 1 luglio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 06 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 01 Luglio 2004
Giurisprudenza CNF

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