Atteso che il dovere di correttezza fiscale, inteso come dovere verso la collettività nazionale, costituisce un principio deontologico rilevante che non può essere considerato come attinente alla sfera dei rapporti esclusivamente privati degli iscritti, ma che proietta, invece, i suoi effetti anche sull’avvocatura quale gruppo professionale, ne consegue che non solo la mancata fatturazione di compensi, ma anche soltanto la tardiva redazione di una fattura realizza per l’esercente la professione forense un comportamento disciplinarmente rilevante. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 25 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 165
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 01 Ottobre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 25 Maggio 1999
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