Avvocato – Norme deonologiche – Principi generali – Dovere di autonomia – Pubblicità ed accapparramento di clientela – Illecito deontologico – Sussiste.

Viene meno al dovere di indipendenza ed autonomia il professionista che domicili il suo studio presso una società commerciale, dandone notorietà sulla carta intestata dello studio stesso, e accomunando sulla targa e nel citofono la sede della società con quella dello studio legale. (Rigetta ricorso avverso decisioni C.d.O. di Cosenza, 18 febbraio 1995/10 aprile 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. D’Arle), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 25 Febbraio 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 10 Aprile 1995
Giurisprudenza CNF

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