Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma l’incarico professionale contro un ex-cliente dopo pochi giorni dalla conclusione del precedente mandato. Infatti, l’incarico contro un ex-cliente può essere ammesso soltanto quando sia trascorso un ragionevole lasso di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia del tutto estraneo da quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 169
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 23 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Dicembre 1996
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