Avvocato integrato: l’abilitazione estera al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori non vale in Italia

In difetto di iscrizione dell’apposito albo speciale, l’avvocato c.d. integrato, cioè già stabilito e quindi iscritto all’albo ordinario a seguito di dispensa della prova attitudinale (art. 12 D.Lgs. n. 96/2001), non può patrocinare dinanzi alle Giurisdizioni Superiori sol perché abilitato a tale patrocinio nel Paese UE di origine, giacché il possesso del titolo italiano e l’esercizio della professione in Italia rendono in radice non configurabili i presupposti per l’esercizio della libertà di prestazione dei servizi ai sensi del diritto UE, sub specie l’art. 8 L. n. 31/1982, dettato per avvocati stabilmente esercenti la professione all’estero e occasionalmente interessati a patrocinare in Italia. Diversamente ragionando si opererebbe una sorta di “sdoppiamento” della persona dell’Avvocato che gli consentirebbe di avvalersi, a seconda dell’opportunità e della convenienza, dell’una o dell’altra disciplina (di Avvocato integrato e di Avvocato stabilito) e, in particolare, di quella eurounitaria sulla prestazione dei servizi per aggirare in concreto quella interna, poiché in parte qua ritenuta svantaggiosa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 448 del 9 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 448 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 30 Ottobre 2023 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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