Il verbale di proclamazione degli eletti al primo turno è autonomo rispetto all’omologo verbale relativo alla tornata di ballottaggio. Esso, dunque, quale atto conclusivo dell’elezione – sia pure di un solo candidato al primo turno – va impugnato nel termine fissato dall’art. 6 del D.lgs. n. 382/1944, ai sensi del quale il termine per l’impugnazione decorre dalla proclamazione, vale a dire dall’atto finale di ciascuna tornata elettorale, che si conclude, appunto, con un autonomo verbale di proclamazione. (Accoglie parzialmente il reclamo avverso i risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo del C.d.O. di Lecce, biennio 2010 – 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), decisione n. 40 del 13 aprile 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 13 Aprile 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 31 Dicembre 2009
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