Ai fini del rispetto del termine, avente natura ordinatoria, previsto dall’articolo 3 d.l. n. 382/1944, per l’indizione delle elezioni del nuovo C.d.O., è sufficiente la sola assunzione del provvedimento di convocazione entro quindici giorni dalla scadenza, e non anche lo svolgimento dell’assemblea elettorale. (Accoglie il reclamo avverso le elezioni C.d.O. di Agrigento, 29 gennaio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 28 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 29 Gennaio 2000
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