Avvocato – Elezioni forensi – Termine di 15 giorni per le elezioni del nuovo C.d.O. – Natura ordinatoria – Convocazione dell’assemblea nei termini – Necessità – Svolgimento successivo dell’assemblea elettorale – Irrilevanza.

Ai fini del rispetto del termine, avente natura ordinatoria, previsto dall’articolo 3 d.l. n. 382/1944, per l’indizione delle elezioni del nuovo C.d.O., è sufficiente la sola assunzione del provvedimento di convocazione entro quindici giorni dalla scadenza, e non anche lo svolgimento dell’assemblea elettorale. (Accoglie il reclamo avverso le elezioni C.d.O. di Agrigento, 29 gennaio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 28 dicembre 2001, n. 307

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 28 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 29 Gennaio 2000
Giurisprudenza CNF

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