Il ricorso al C.N.F. ex articolo 6 d.l. n. 382/1994 avverso i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini territoriali deve essere notificato, a pena di inammissibilità, per la corretta instaurazione del contraddittorio, almeno ad uno degli eletti affinché sia salvaguardata l’esigenza degli stessi di tutelare il loro interesse alla conservazione dell’esito elettorale. (Dichiara inammissibile ricorso avverso risultati elezioni C.d.O. di Siena, 3 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. VINATZER), sentenza del 7 aprile 1997, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 07 Aprile 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 03 Febbraio 1996
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