Avvocato – Elezioni forensi – Ricorso – Difetto di ius postulandi – Nullità – Inammissibilità

Il procedimento che si svolge dinanzi al CNF in materia elettorale ha natura giurisdizionale, sicché ad esso si applica la norma generale di cui all’art. 60, u.c., R.D. n. 37/1934, il quale prevede che il professionista interessato sia assistito da un avvocato iscritto all’albo speciale, senza che in tale contesto possa ritenersi applicabile l’art. 50, co. 2, u.p., del R.D.L. n. 1578/1933 (che consente nella sola materia disciplinare all’interessato di proporre impugnazione), trattandosi di disposizione speciale di stretta interpretazione che, come tale, non può essere applicata per analogia a fattispecie diversa da quella alla quale si riferisce.
Va pertanto dichiarata la nullità del ricorso – con l’effetto della sua inammissibilità – proposto avverso i risultati delle elezioni svoltesi presso il COA dall’avvocato non iscritto all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e quindi privo dello ius postulandi, trattandosi di requisito essenziale per la esistenza-validità dell’atto introduttivo del giudizio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso i risultati della elezione di ballottaggio C.d.O. di Palermo, 8 febbraio 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 gennaio 2009, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 15 Gennaio 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Febbraio 2008
Giurisprudenza CNF

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