Per il combinato disposto dell’articolo 7 r.d.l. n. 1578/1933 e art. 60 r.d. n. 37/1934 nel procedimento davanti al C.N.F. il professionista interessato può difendersi personalmente se avvocato oppure affidare la propria difesa ad un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori munito di mandato speciale. (Accoglie il ricorso avverso i risultati per il rinnovo C.d.O. di Nuoro, biennio 2002/2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 luglio 2002, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 23 Luglio 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera del 31 Dicembre 2001
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