L’articolo 6 ter del d.l. n. 112/2003, convertito nella legge n. 180/2003, disponendo che gli avvocati nominati componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame non possono candidarsi nei rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della cassa nazionale, alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto, si applica non soltanto a coloro che abbiano partecipato a commissioni i cui lavori siano terminati prima dell’elezione, ma anche a coloro che partecipino a commissioni d’esame ancora operative al momento della consultazione elettorale. (Nella specie è stato dichiarato non eleggibile l’avvocato che era stato nominato componente di una commissione che si era insediata dopo l’entrata in vigore del d.l.n. 112/2003). (Accoglie il reclamo avverso risultato elettorale C.d.O. di Brescia, 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 20 Maggio 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 31 Dicembre 2003
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