La mancata impugnativa del regolamento elettorale adottato dal C.d.O. rende inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti). (Dichiara inammissibile il reclamo elettorale avverso elezioni C.d.O. di Milano, biennio 2002/2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 24 Dicembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Dicembre 2001
0 Comment