Le norme regolatrici del sistema elettorale hanno carattere indicativo e non escludono che i singoli consigli dell’ordine territoriale possano darsi regolamenti elettorali autonomi (per la suddivisione dei seggi, la designazione degli scrutatori, le modalità della propaganda), pur nel rispetto dei principi inderogabili normativamente fissati, quali quelli relativi all’elettorato attivo e passivo, alla segretezza del voto, ai quorum costitutivi e deliberativi, alla congruità dei tempi per l’elezione. (Nella specie è stata pertanto ritenuta legittima la regola che impediva la propaganda elettorale nelle 24 ore precedenti).(Dichiara inammissibile il reclamo elettorale avverso elezioni C.d.O. di Milano, biennio 2002/2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 24 Dicembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Dicembre 2001
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