La mancata impugnativa del regolamento elettorale adottato dal C.d.O. rende inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, conclusivo del procedimento elettorale. (Rigetta il ricorso avverso la proclamazione dei risultati delle elezioni C.d.O. di Milano, 25/26 gennaio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 11 Aprile 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Gennaio 2000
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