Le norme regolatrici del sistema elettorale hanno carattere indicativo e non escludono che i singoli ordini territoriali possano darsi regolamenti elettorali autonomi (in ordine alla modalità della propaganda), pur nel rispetto dei principi inderogabili normativamente fissati. (Nella specie è stato considerato legittimo il divieto di propaganda e di pubblicità nelle 24 ore precedenti la votazione). (Rigetta il reclamo avverso i risultati elettorali C.d.O. di Milano, biennio 1996/97).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Mattesi), sentenza del 9 aprile 1999, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 09 Aprile 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Dicembre 1995
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