Le norme regolatrici del sistema elettorale hanno carattere indicativo e non escludono che i singoli ordini territoriali possano darsi regolamenti elettorali autonomi (per la suddivisione dei seggi, la designazione degli scrutatori, le modalità della propaganda), pur nel rispetto dei principi inderogabili normativamente fissati, quali quelli relativi all’elettorato attivo e passivo, alla segretezza del voto, ai quorum costitutivi e deliberativi, alla congruità dei tempi per l’elezione. (Nella specie è stata pertanto ritenuta legittima la propaganda effettuata nei giorni di voto nei limiti previsti dal regolamento elettorale). (Rigetta il ricorso avverso la proclamazione dei risultati delle elezioni C.d.O. di Milano, 25/26 gennaio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 11 aprile 2001, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 11 Aprile 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Gennaio 2000
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