Il reclamo avverso i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs.lgt. n. 382/44, è ammissibile una volta che sia stato tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contradditorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, i quali – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio. (Rigetta il ricorso avverso le elezioni per il rinnovo del C.d.O. di Frosinone per il biennio 2010 – 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. TIRALE), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 127
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 23 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera del 31 Dicembre 2009
0 Comment