L’art. 6 del D.Lg.LT. n. 382/44, nel disporre che avverso i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo alla Commissione centrale (oggi Consiglio Nazionale Forense, n.d.r.) entro dieci giorni dalla proclamazione, definisce chiaramente i limiti, sostanziali e temporali, della giurisdizione domestica del C.N.F., il quale potrà essere adito nelle controversie promosse contro i risultati elettorali dopo la proclamazione, ma non oltre dieci giorni da essa. Pertanto, benché la condivisa interpretazione estensiva della suddetta norma consenta lo scrutinio del merito delle censure proposte anche avverso la fase di convocazione dell’assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni ed il concreto svolgimento delle operazioni, tuttavia siffatta tutela impugnatoria è accordata, per espressa previsione normativa e per univoco indirizzo interpretativo, soltanto dopo lo la proclamazione dei risultati elettorali. Va pertanto ritenuto inammissibile il reclamo proposto prima della conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio e della proclamazione dei risultati, in palese violazione di quanto disposto dall’art. 6 del D.Lg. LT. N. 382/1944. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento C.d.O. di S. Maria Capua Vetere, 5 gennaio 2010, per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il biennio 2010-2011, l’intero procedimento elettorale, le operazioni di voto e gli esiti dei relativi scrutini).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 05 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 31 Dicembre 2009
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