In tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini professionali, ancorché la procedura elettorale sia sdoppiata in due turni, l’atto di proclamazione di coloro che, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti già al primo turno, risultano primi eletti, può essere impugnato autonomamente e direttamente qualora dallo stesso sorga una immediata lesione di interessi contrastanti, sicché il reclamo elettorale proposto oltre dieci giorni dalla prima proclamazione va ritenuto inammissibile in quanto tardivo, posto che il termine previsto dall’art. 6 d.l. n. 382 del 1944 ha carattere perentorio e inizia a decorrere dalla prima proclamazione. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso elezioni C.d.O. di Isernia, 30 gennaio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 14 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera del 30 Gennaio 2008
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