Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Notifica al C.d.O. e ad almeno uno degli eletti – Necessità – Notifica del ricorso al Presidente del C.d.O. – Non necessita.

Il ricorso al C.N.F. ex art. 6 d.l. 382/1944, avverso i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini territoriali, deve essere notificato per la corretta instaurazione del contraddittorio ad almeno uno degli eletti e al C.d.O. come organo emanante e non al suo presidente, che non è organo autonomo ma mera espressione dello stesso in una particolare attività. (Rigetta il ricorso avverso le elezioni C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, biennio 1998/1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Vinatzer), sentenza del 18 maggio 1999, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 18 Maggio 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 31 Dicembre 1997
Giurisprudenza CNF

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