Il ricorso al C.N.F, ex art. 6 d.l. 382/1944, avverso i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini territoriali, deve essere notificato per la corretta instaurazione del contraddittorio, a pena di inammissibilità, al C.d.O. come organo emanante e ad almeno uno degli eletti, affinché sia salvaguardata l’esigenza degli stessi di tutelare il loro interesse alla conservazione dell’esito elettorale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 2 febbraio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 8 marzo 2001, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 08 Marzo 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Voghera, delibera del 02 Febbraio 2000
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