Il ricorso al C.N.F, ex art. 6 d.l. 382/1944, avverso i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini territoriali, deve essere notificato per la corretta instaurazione del contraddittorio, a pena di inammissibilità, al C.d.O. come organo emanante e ad almeno uno degli eletti, affinché sia salvaguardata l’esigenza degli stessi di tutelare il loro interesse alla conservazione dell’esito elettorale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 26 gennaio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 8 marzo 2001, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 08 Marzo 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 26 Gennaio 2000
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