Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Deposito del reclamo oltre il termine perentorio di dieci giorni – Inammissibilità – Deposito di copia dell’atto con riserva di deposito dell’originale – Ammissibilità.

Il termine previsto dall’articolo 6 d.l. n. 382/1944 ha natura perentoria e decorre dalla proclamazione degli eletti. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo elettorale depositato o presentato nella cancelleria del giudice della impugnazione oltre il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, a nulla rilevando l’eventualità che il reclamante non avesse a disposizione, per un ritardo dell’ufficiale giudiziario, l’originale dell’atto. L’articolo 6 d.l. n. 382/1944, infatti, non ha disciplinato le forme del reclamo stesso, che, pertanto, ben poteva proporsi mediante deposito di semplice copia dell’atto, con riserva di produzione del suo originale non appena restituito dal competente ufficiale giudiziario. (Dichiara inammissibile perché tardivo il ricorso avverso i risultati elettorali del C.d.O. di Firenze, biennio 2004/2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 settembre 2004, n. 208

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 20 Settembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 31 Dicembre 2003
Giurisprudenza CNF

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