Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Contenuto – Omessa specificazione dei motivi – Inammissibilità.

E’ inammissibile il reclamo avverso le operazioni elettorali per la nomina dei componenti del C.d.O. ove il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio lamenti generali irregolarità procedimentali, omettendo di enunciare analiticamente e specificatamente i vizi e i motivi del reclamo, con l’indicazione del numero, ancorché approssimativo delle schede contestate. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso i risultati per l’elezione C.d.O. di Matera, 2004/2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 20 maggio 2004, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 20 Maggio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 31 Dicembre 2003
Giurisprudenza CNF

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