E’ inammissibile il reclamo avverso le operazioni elettorali per la nomina dei componenti del C.d.O. ove il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio lamenti generali irregolarità procedimentali, omettendo di enunciare analiticamente e specificatamente i vizi e i motivi del reclamo, con l’indicazione del numero, ancorché approssimativo delle schede contestate. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso i risultati per l’elezione C.d.O. di Matera, 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 20 maggio 2004, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 20 Maggio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 31 Dicembre 2003
0 Comment