Il procedimento elettorale, coerentemente con la sua natura giurisdizionale, deve svolgersi con la partecipazione, oltre che del reclamante, di coloro che hanno un interesse con esso contrastante, ossia il Consiglio dell’Ordine interessato e quelli tra i candidati risultati eletti la cui elezione viene contestata e che, pertanto, assumono la veste di controinteressati. Deve pertanto ritenersi inammissibile il reclamo che non risulti notificato né ai Consigli degli Ordini le cui elezioni si contestano, né ad alcuno dei consiglieri eletti controinteressati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le votazioni dei Consiglieri dei Fori di Salerno, Nocera Inferiore e Napoli).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BAFFA), sentenza del 16 luglio 2008, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 16 Luglio 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 16 Luglio 2007
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