La presenza di una scheda in eccedenza sul numero dei votanti non invalida le operazioni elettorali se il divario di preferenze fra l’ultimo degli eletti e il primo dei non eletti sia tale da non modificare il risultato (prova di resistenza). Mentre l’elezione sarebbe inficiata da nullità nel caso di mancanza di un solo voto nell’urna rispetto al numero dei votanti, atteso il diritto di ciascun elettore a concorrere con il proprio voto all’elezione dei propri rappresentanti. (Rigetta il ricorso avverso le elezioni C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, biennio 1998/1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Vinatzer), sentenza del 18 maggio 1999, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 18 Maggio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 31 Dicembre 1997
0 Comment