Il ricorso inviato per posta al C.N.F. e non seguito dalle necessarie notifiche alle parti interessate e al consiglio dell’ordine non può essere ritenuto idoneo ad instaurare il contraddittorio, comportando così la declaratoria di inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso risultati elezioni C.d.O. di Cassino, biennio ’98/99).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 28 novembre 1998, n. 175
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 28 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 31 Dicembre 1997
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