Va esclusa la nullità delle operazioni elettorali per asserita compromissione della libertà di espressione del voto degli elettori allorquando quest’ultimi siano tassativamente obbligati ad esprimere nella scheda elettorale quindici preferenze in luogo della facoltà di indicare un numero inferiore di candidati, atteso che ai sensi dell’inequivoco dato letterale dell’art. 2, co. 1, del d.lgs.lgt. n. 382/44 – che in mancanza di una specifica disciplina legislativa per l’elezione dei componenti dei consigli dell’ordine degli avvocati è norma, peraltro derogabile, destinata a colmare tale lacuna – il voto per l’elezione del C.O.A. deve esprimersi mediante una scheda indicante un numero di preferenze eguale a quello dei consiglieri da eleggere. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Foggia biennio 2010 – 2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 12 Luglio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 31 Dicembre 2009
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