Avvocato – Elezioni forensi – Invalidità – Rilevanza – Principio di strumentalità delle forme.

Posto che in materia di operazioni elettorali vige il c.d. principio di strumentalità delle forme, in ossequio al quale devono ritenersi rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, deve ritenersi regolarmente convocata l’assemblea, con conseguente esclusione della lesione del diritto alla partecipazione democratica di tutti gli iscritti, qualora non sia stato osservato l’adempimento facoltativo dell’avviso sul sito internet del CNF, ai sensi del riformato art. 3 d.l. n. 382/1944, considerato altresì che la partecipazione all’assemblea è prova dell’avvenuta conoscenza della convocazione da parte dell’iscritto idonea come tale a sanare ogni eventuale vizio della stessa convocazione. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. Foggia, biennio 2008 – 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 176

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 20 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 31 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment