Avvocato – Elezioni forensi – Invalidità – Rilevanza – Principio di strumentalità delle forme.

In materia di operazioni elettorali vige il c.d. principio di strumentalità delle forme, in ossequio al quale devono ritenersi rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto, sicché non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali quei vizi, sia pure inerenti alla regolare composizione del seggio, da cui non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto (nella specie, il Consiglio ha ritenuto di non dover ravvisare alcuna invalidità del procedimento elettorale e dei suoi risultati nel fatto che all’ordine del giorno della convocazione dell’assemblea generale degli iscritti siano state inserite le relazioni del Presidente e del Tesoriere uscenti, atteso che alcuna norma vieta che in sede di assemblea generale vengano trattati anche argomenti diversi da quello strettamente elettorale, ed è anzi conforme a diffusa prassi che, proprio approfittando della convocazione degli iscritti, si proceda, in quella sede, alla discussione ed all’approvazione del bilancio consuntivo annuale e di tutti quei temi che rivestano interesse generale per la categoria). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Forlì, 16 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2006, n. 97

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 10 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 16 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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