La mancata indicazione, nell’avviso di convocazione, dell’orario di chiusura delle operazioni elettorali e del luogo dove doveva tenersi l’adunanza in seconda convocazione è irrilevante ai fini della corretta convocazione dell’assemblea elettorale. Infatti ex art. 3 d.l. n. 382/1944, l’avviso della convocazione elettorale deve contenere l’indicazione del luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza,sia in prima che in seconda convocazione, nonché il luogo il giorno e l’ora per l’eventuale votazione di ballottaggio, mentre non è prescritta, e sarebbe illegittima l’indicazione dell’orario di chiusura delle operazioni elettorali, che debbono svolgersi e proseguire sino a quando siano presenti al seggio iscritti aventi diritto al voto. Né rileva che, per esigenze organizzative, l’aula in seconda convocazione possa essere diversa da quella utilizzata nella prima, purchè, pur sempre, sia indicato correttamente il Tribunale, e siano apposte idonee segnaletiche indicanti la sala delle votazioni.
Deve essere rigettato il ricorso avverso le operazioni elettorali per la nomina dei componenti del C.d.O. ove il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio lamenti delle generali irregolarità procedimentali,omettendo di enunciare analiticamente e specificatamente i vizi e i motivi di reclamo. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Taranto, biennio 2000-2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 293
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 18 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 31 Dicembre 1999
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