Avvocato – Elezioni forensi – Impugnazione al C.N.F. – Deposito del reclamo oltre il termine perentorio di 10 giorni – Inammissibilità.

Il termine previsto dall’art. 6 d.l. n. 382/44 ha natura perentoria e decorre dalla proclamazione degli eletti. Pertanto il reclamo elettorale proposto oltre il predetto termine di dieci giorni deve dichiararsi inammissibile perché tardivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le operazioni elettorali C.d.O. di Roma, biennio 2000-2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 17 novembre 2001, n. 241

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 17 Novembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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