È inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la delibera di elezione delle cariche istituzionali del C.d.O.; il C.N.F., infatti, è competente a conoscere esclusivamente sui ricorsi tassativamente attribuitigli dalla legge e tra questi non rientra l’impugnabilità della delibera relativa alla nomina delle cariche istituzionali, che potrà essere impugnata, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le regole previste per gli atti e i collegi arbitrali. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la nomina a Presidente e segretario del C.d.O. argomentato con una presunta incompatibilità, peraltro inesistente, per avere i due professionisti assunto l’incarico di assessori e consiglieri in enti pubblici territoriali). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso delibera C.d.O. di Crotone, 13 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 23 luglio 2002, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 23 Luglio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Crotone, delibera del 13 Febbraio 2002
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