In tema di reclamo elettorale, deve ritenersi non censurabile la decisione con cui la Commissione di scrutinio ritenga di non tenere conto di aggiunte non previste dal regolamento, quali crocesegni o altre espressioni, e di attribuire le preferenze a tutti i candidati della lista ancorché l’elettore abbia apposto il crocesegno soltanto in corrispondenza di alcuni nominativi, considerato, altresì, che l’elevato numero di schede votate esclude ogni ipotesi di riconoscibilità del voto. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di S. Maria Capua Vetere, biennio 2010-2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 05 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 31 Dicembre 2009
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