Avvocato – Elezioni forensi – Chiamata degli elettori che non hanno risposto al primo appello – Termine di un’ora dalla conclusione delle operazioni relative alla prima chiamata – Violazione del termine – Nullità.

La violazione da parte del C.d.O. dell’art. 4 del d.lgs.lgt. n. 382 del 1944, il quale stabilisce che la chiamata degli elettori che non hanno risposto al primo appello deve avvenire dopo un’ora dal termine delle operazioni relative alla prima chiamata, comporta la declaratoria di nullità delle elezioni del consiglio dell’ordine. (Nella specie la chiamata degli elettori era avvenuta subito dopo la chiusura del primo appello, senza rispettare il termine di un’ora previsto dall’art. 4 d.lgs.lgt. n. 382 del 1944). (Accoglie il ricorso per riassunzione in sede di rinvio della Corte di Cassazione avverso le elezioni del C.d.O di Milano per il biennio 1992/93 dichiarando la nullità delle elezioni medesime).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 3 dicembre 1998, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 03 Dicembre 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Dicembre 1991
Giurisprudenza CNF

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