L’ineleggibilità, quale componente del C.d.O., dell’avvocato che abbia ricoperto il ruolo di commissario di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato nella sessione immediatamente precedente la consultazione elettorale può determinare la decadenza dell’ineleggibile, ma non può certo costituire un motivo di invalidità dotato di capacità e di forza pervasiva tali da inficiare a ritroso la regolarità e la validità dell’intero procedimento elettorale. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. di Foggia biennio 2010 – 2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 12 Luglio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 31 Dicembre 2009
0 Comment