Deve ritenersi ineleggibile alla carica di Consigliere del Consiglio dell’Ordine, con conseguente illegittimità della sua proclamazione quale eletto, l’avvocato che sia stato nominato componente supplente della sottocommissione d’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati in violazione di quanto previsto dall’art. 22, co. 6, del R.D.L. n. 1578/1933 nel testo sostituito dall’art. 1-bis del D.L. n. 112/03 conv. dalla l. n. 180/03. (Nella specie, l’interessata era stata nominata componente supplente della XVI sottocommissione d’esame indetto con D.M. 26.6.2006 e proclamata eletta quale consigliere il 13.2.2010, essendo l’ultima seduta della sottocommissione stata celebrata il 17.9.2008).
Al posto dell’avvocato proclamato eletto quale Consigliere e la cui elezione debba tuttavia dichiararsi illegittima, la nomina di un nuovo consigliere non può avvenire mediante surrogazione, ma deve costituire l’esito di una nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del nuovo consigliere. (Accoglie parzialmente il reclamo avverso candidatura e proclamazione a Consigliere, C.d.O. di Tivoli 2010-2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 26 Novembre 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 31 Dicembre 2009
0 Comment