Il riferimento del legislatore alla incandidabilità è tecnicamente riferibile alla categoria logico-giuridica dell’ineleggibilità, atteso che l’attuale disciplina elettorale degli organi rappresentativi forensi non disciplina la categoria della candidatura, essendo possibile per ogni iscritto all’albo votare per qualsiasi iscritto all’albo. Va pertanto ritenuto ammissibile il ricorso pur formalmente rivolto a censurare l’ammissibilità della candidatura di un iscritto, il riferimento a quest’ultima dovendo intendersi relativo alla ineleggibilità.
Ai sensi dell’art. 6 d.lgs.lgt. n. 382/1944, il ricorso può essere proposto “contro i risultati dell’elezione” e non quindi contro la candidatura; ma pur a ritenerlo inammissibile in parte qua siccome relativo ad atto – candidatura – non impugnabile innanzi al C.N.F., resta in ogni caso integra l’ammissibilità della sua articolazione che abbia dichiaratamente ad oggetto la proclamazione del candidato quale eletto a conclusione del ballottaggio. E poiché la proclamazione costituisce uno dei “risultati dell’elezione”, il ricorso va ritenuto, se non altro per questa via, perfettamente ammissibile.
Ai sensi dell’art. 22, co. 5 del R.d.L. n. 1578/1933 e succ. mod., gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni di esame alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto (nell’interpretazione fornita dalla Corte Cost. con ordinanza n. 138 del 6.4.2011) sono incandidabili alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. La nomina di un consigliere in sostituzione di colui la cui elezione è risultata illegittima per effetto della suddetta incandidabilità non immediatamente rilevata dal Consiglio territoriale, deve costituire l’esito di una nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del quindicesimo consigliere, non potendo farsi luogo a surrogazione in conformità a quanto previsto dall’art. 15, co. 3, del d. leg. Lgt. N. 382/44. (Accoglie parzialmente il reclamo elettorale avverso risultato ballottaggio per il rinnovo C.d.O. di Roma, biennio 2010 – 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 26 luglio 2011, n. 130
NOTA:
Cfr. ora Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 177 e, in senso conforme, Corte di Cassazione, sentenza n. 24812 del 24.11.2011.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 26 Luglio 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Dicembre 2009
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