In tema di elezioni forensi, in caso di carente previsione del d.l. 382/1944 può applicarsi per analogia l’articolo 57 d.p.r. n. 570/1960 sulle elezioni comunali, e pertanto dovrà considerarsi valida la scheda contenente un numero di preferenze maggiori di quello da esprimere, mentre dovranno essere annullate solo la o le preferenze espresse per ultimo in eccedenza. (Accoglie il ricorso avverso i risultati per il rinnovo C.d.O. di Nuoro, biennio 2002/2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 luglio 2002, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 23 Luglio 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera del 31 Dicembre 2001
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