La pubblicazione sul sito internet dell’Ordine nazionale non costituisce adempimento la cui omissione determina la nullità o l’annullamento delle operazioni elettorali, sia perché la pubblicazione è adempimento che deve essere richiesto, ma non può essere eseguito dal Consiglio territoriale e l’eventuale inerzia del competente ufficio del Consiglio nazionale non può incidere sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali svolte in sede locale, sia perché in materia di operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle forme, in ossequio al quale devono ritenersi rilevanti, fra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, ovvero tali da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto. (Rigetta il ricorso avverso le elezioni per il rinnovo del C.d.O. di Frosinone per il biennio 2010 – 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. TIRALE), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 127
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 23 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera del 31 Dicembre 2009
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