In assenza di una normativa specifica e non essendo rilevante alcuna formalità, deve ritenersi non necessaria la prova dell’avvenuta ricezione degli avvisi di convocazione dell’assemblea elettorale inviati agli iscritti. (Accoglie il reclamo avverso le elezioni C.d.O. di Agrigento, 29 gennaio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 28 Dicembre 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 29 Gennaio 2000
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