Il professionista procuratore legale ha diritto all’iscrizione all’albo degli avvocati ove abbia esercitato, nei sei anni immediatamente precedenti la domanda di iscrizione, la professione forense in modo assiduo e continuo, tale da indurre alla ragionevole convinzione che egli abbia acquisito la maturità e l’esperienza professionale che a tale figura si convengono. (Nella specie è stato ritenuto che il concetto di lodevolezza espresso dall’art. 27 r.d.l. 1578/33 quale requisito dell’esercizio professionale non potesse riferirsi esclusivamente alla diligenza e correttezza di comportamento, ma dovesse altresì intendersi come il costante impegno nell’attività dimostrato nel corso dei sei anni). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 17 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 21 giugno 1996, n. 91
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 11 Luglio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 17 Ottobre 1994
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