Avvocato e procuratore – Tenuti Albi – Albo degli avvocati – Registro dei praticanti procuratori – Domanda di iscrizione – Rigetto – Comunicazione della delibera – Impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense oltre i venti giorni dalla comunicazione – Decorso del termine per l’impugnazione – Insussistenza.

Per la decorrenza del termine utile per la presentazione del ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione del Consiglio dell’Ordine è necessario che la deliberazione impugnata sia notificata in copia integrale all’interessato. Nella fattispecie è stato dichiarato tempestivo il ricorso presentato al Consiglio nazionale forense, oltre il termine di venti giorni previsto dal quinto comma dell’art. 31 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 in quanto al professionista era stata inoltrata la sola comunicazione della decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Di conseguenza il termine per l’impugnazione non era ancora ritualmente iniziato a decorrere. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 5 giugno 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. D’Alessio), decisione del 23 giugno 1988, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 23 Giugno 1988 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 05 Giugno 1987
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment