Il termine ex art. 31 r.d.l. 1578/33 previsto per l’adozione delle delibere del C.d.O. in materia di iscrizione all’albo, ha natura ordinatoria ed è posto per consentire al privato la facoltà di impugnare l’eventuale provvedimento di silenzio-rifiuto. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria, 18 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 10 ottobre 1996, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 10 Ottobre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 18 Dicembre 1992
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