È inammissibile il ricorso inviato direttamente al Consiglio nazionale forense e non depositato negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione impugnata, così come statuito dal comma 2 dell’art. 50 e 59 reg. att. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 36. (Dichiara inammissibile il ricorso contro decisione Consiglio Ordine Campobasso, 20 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. De Dominicis), sentenza del 23 maggio 1994, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 23 Maggio 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 20 Novembre 1992
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