L’avvenuta riabilitazione dell’avvocato in sede penale non comporta un’automatica possibilità di reiscrizione all’albo, per la quale deve essere compiuta una autonoma valutazione della gravità, della natura e del numero degli illeciti e della complessiva durata della condotta illecita, al fine di verificare se la reiscrizione non comporti comunque conseguenze negative per la stima e la fiducia di cui deve poter godere l’ordine professionale, in tutti i suoi componenti. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Fermo del 21 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 31 marzo 1995, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 31 Marzo 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 21 Ottobre 1993
0 Comment